Richiamiamo alcune indicazioni, certamente non esaustive, ma che possono offrire criteri con cui orientarsi nei casi concreti.
Il legislatore statale con decreto legge, 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening”, ha esteso l’obbligo della certificazione verde a tutto il settore del lavoro pubblico e privato. Mentre il precedente decreto legge, 23 luglio 2021, n. 105, si era limitato a subordinare l’accesso ad alcuni servizi e attività al possesso della certificazione verde Covid-19 (art. 3) – (che sarà ottenuto con le vaccinazioni, tampone rapido antigenico nelle 48 ore poi esteso a 72 ore con il tampone molecolare) –, con il più recente decreto il legislatore ha inteso, sostanzialmente, mettere in sicurezza dal rischio di contagio da SarsCov2 le attività lavorative sia nel settore pubblico sia nel settore privato. […]
Pertanto, destinatari dell’obbligo sono i “lavoratori”, vale a dire tutti coloro che offrono una prestazione di lavoro in cambio di una retribuzione o di un compenso sulla base di un qualsiasi contratto. […]
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi in capo ai lavoratori. […]
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. […]
Dall’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle richiamate disposizioni restano esclusi i luoghi di culto e le attività di religione e culto ovvero le attività pastorali (ad es., catechesi). Quindi non è richiesta la verifica del “green pass” per i fedeli che si recano in chiesa per finalità liturgica, ma è necessario farla per sagrestani, volontari o altro personale adibito alla cura e alla manutenzione del luogo. […]
Tuttavia, pare opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei relativi obblighi e adempimenti, ribadire l’invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri straordinari della Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e “atto di amore” verso il prossimo.
In allegato la nota integrale della Segreteria Generale della CEI su “Certificazione Verde e attività di religione e culto”