Documentazione necessaria per istruire una Pratica matrimoniale

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Per istruire una pratica matrimoniale è necessario che i nubendi abbiano partecipato ad un corso di preparazione e che ne abbiano l’attestato.

DOCUMENTI DA RICHIEDERE

  1. Certificato di battesimo e cresima che non deve avere più di sei mesi.
  2. Certificato contestuale dove risulti lo stato libero: celibe – nubile. Nei documenti rilasciati dal ministero dell’Interno e scaricabili dal sito con lo SPID la CEI ha detto che è sufficiente la dicitura “stato libero” in quanto se ci fosse stato un precedente matrimonio e divorzio sarebbe specificato.       Se il documento è rilasciato dal Comune ci deve essere la dicitura “celibe – nubile”.
  3. Richiesta di pubblicazioni al Comune di residenza (Mod. 10) di almeno uno dei nubendi. Se una coppia residente in parrocchia (domicilio canonico) avesse la residenza civile in altro comune le pubblicazioni vanno richieste da questo parroco. N.B. Il Comune di Genova chiede che la richiesta di pubblicazioni sia fatta per tempo per poter gestire meglio il calendario: sentito il parere del Rev. Cancelliere Arcivescovile è stato consentito di anticiparle tenendo presente la data prevista per ilo matrimonio.
  4. Pubblicazioni canoniche nella parrocchia dove i nubendi abitano: se vi abitano da meno di un anno anche nella precedente parrocchia. Eventuale richiesta dalle pubblicazioni va motivata e presentata all’Ordinario con domanda scritta.
  5. Esame dei fidanzati. Va fatto separatamente e la nota della CEI avvert6e che le risposte non devono essere “sì” – “no” ma esprimere significativamente le intenzioni dei nubendi.
  6. Prova testimoniale di stato libero. E’ richiesta quando uno dei nubendi ha abitato per più di un anno in diocesi diversa da quella nella quale ha il domicilio attuale: tuttavia se non è possibile avere due testi idonei è sufficiente il giuramento che viene fatto al momento dell’esame dei fidanzati.

CASI PARTICOLARI

  1. Disparità di culto. Se uno dei nubendi non è battezzato non si può procedere senza la Dispensa dall’impedimento (can. 1086) che l’Ordinario diocesano può concedere dopo la domanda del parroco e le dichiarazioni prescritte per la parte cattolica. (Mod. XI)
  2. Matrimonio tra cattolico/a e una parte battezzata ma non cattolico/a. Dopo la verifica della validità del Battesimo il parroco deve chiedere all’Ordinario la Licenza motivata per procedere e allegare le dichiarazioni prescritte della parte cattolica. (Mod. XI)
  3. Matrimonio di persone già sposate civilmente. E’ necessaria la Licenza dell’Ordinario e il parroco deve fare attenzione che prima di quel matrimonio non ce ne fossero altri che impediscono di procedere alla celebrazione sacramentale. Per questo è opportuno chiedere un “estratto di nascita per riassunto” dove tutto è annotato.
  4. Matrimonio di persona già sposata solo civile e divorziata. Il parroco deve chiedere la Licenza di procedere all’Ordinario, dopo aver visto la sentenza ed avere la certezza morale che gli obblighi verso l’altra parte e i figli siano osservati. N.B. Non si può procedere finché la sentenza di divorzio non è definitiva e trascritta nei documenti civili.
  5. Matrimonio solo canonico. Il decreto della CEI prescrive che il matrimonio celebrato con il rito sacramentale deve ottenere anche gli effetti civili. Eventuali eccezioni per motivi che vanno sottoposti alla valutazione dell’Ordinario diocesano vanno concordate con il Coordinatore dell’ufficio che eventualmente indicherà le modalità da seguire.
  6. Per eventuali altre informazioni – dispensa Forma canonica – Sanazione in radice – nullità – art. 13 – matrimonio in casi urgenti ecc… chiede preventivamente al Coordinatore dell’ufficio.