Agevolazioni per lavori effettuati su immobili degli Enti Ecclesiastici

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Gli interventi manutentivi effettuati su edifici ovvero su singole unità immobiliari esistenti sono fiscalmente agevolati, alle condizioni previste dalla legge, mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta (trasformabile in cessione del credito o sconto in fattura) spettante sulle spese sostenute. Anche le Parrocchie e gli altri Enti Ecclesiastici possono usufruire di queste agevolazioni fiscali relativamente ad alcune tipologie di interventi che qui di seguito si riepilogano per sintesi:

1. Ecobonus
Si tratta di una detrazione per interventi che migliorano l’efficienza energetica di fabbricati esistenti (unità immobiliari ovvero edifici o parti di essi) a qualunque uso destinati, effettuati: dal proprietario o dall’utilizzatore (locazione o comodato) con il consenso del proprietario.
Gli interventi che migliorano, almeno nella misura minima prevista dalla Legge, l’efficienza energetica degli edifici sono: interventi di coibentazione, pompe di calore, interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione, ecc..
A seconda della tipologia di intervento è prevista la detrazione del 50 o del 65%.
La detrazione spettante si divide in 10 rate annuali di pari importo.
Per un approfondimento sul tema Ecobonus si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate e le schede relative alle diverse tipologie di interventi agevolati pubblicati sul sito dell’Enea all’indirizzo: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/vademecum.html

2. Bonus facciate
Si tratta degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, compresi gli interventi di sola pulitura o di tinteggiatura esterna delle “strutture opache” della facciata, ivi inclusi balconi, ornamenti o fregi; sono anche compresi i lavori sulle grondaie ed i pluviali, i parapetti e le cornici.
Invece, non rientrano nelle “strutture opache” vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Il Bonus facciate non prevede un tetto massimo di spesa; inoltre l’aliquota della detrazione d’imposta è particolarmente significativa essendo fissata al 90% della spesa sostenuta da utilizzare in 10 quote annuali costanti di pari importo.
Per poter fruire della detrazione occorre però che gli edifici si trovino all’interno delle zone A oppure B individuate dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilate in base alla normativa regionale ed ai regolamenti edilizi comunali.
Per un approfondimento del tema si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate e l’articolo pubblicato da “L’Amico del Clero” del mese di maggio 2020.

3. Sisma Bonus
Si tratta della detrazione d’imposta riconosciuta in relazione alle spese sostenute per gli interventi antisismici e riguarda tutti gli immobili di natura
abitativa ed altresì quelli utilizzati per attività produttive (commerciali, agricole, professionali o produttive di beni e servizi). La detrazione riconosciuta è del 50% e va calcolata su di un massimale di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione sale rispettivamente al 75% ovvero all’80% allorquando dalla realizzazione dell’intervento ne derivi una riduzione del rischio sismico di una
classe ovvero di due classi.
Per un maggiore approfondimento del tema si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate.

4. Super bonus del 110%
Gli incentivi che sono stati previsti dal “Decreto Rilancio” per: efficientamento energetico (ecobonus), fotovoltaico, miglioramento rischio sismico (sismabonus), colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, ed in riferimento ai quali viene istituita una detrazione d’imposta pari al 110% del costo sostenuto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI DALLE PARROCCHIE E DAGLI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI.
La norma, infatti, riguarda: condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa,onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed associazioni e società sportive dilettantistiche.
Sull’argomento si veda la Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo e credito d’imposta cedibile.
L’art. 121 del “Decreto Rilancio” (D. L. 34/2020, convertito con modificazioni con legge 77/2020) ha previsto che le detrazioni di cui ai punti sopra e quindi anche quelle riconosciute alle Parrocchie e agli altri Enti Ecclesiastici, possono essere trasformate in sconto in fattura o in credito d’imposta cedibile a terzi, compresi gli
istituti bancari e gli altri operatori finanziari.
In particolare, oltre all’ordinaria detrazione dall’imposta che, come si sa, si recupera in più anni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (cd. modello Unico ENC), gli Enti ecclesiastici e le Parrocchie possono fruire dell’agevolazione fiscale in due modi:
a) sconto in fattura: attraverso la richiesta del cosi detto sconto in fattura che comporta un risparmio immediato, posto che il contribuente dovrà pagare al fornitore del bene o del servizio l’importo della fattura al netto (ossia, dedotto) del valore della detrazione d’imposta riconosciuta dalla legge;
b) cessione del credito: mediante la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In questo secondo caso, però, lo stesso contribuente si troverà nella situazione di dover pagare al fornitore del bene o del servizio l’intero importo della fattura e, successivamente, potrà provvedere alla
cessione del proprio credito, pari alla detrazione d’imposta al medesimo spettante, ad un soggetto terzo, normalmente una banca ovvero un altro intermediario finanziario il quale, per finanziare sostanzialmente l’operazione relativa all’acquisto, richiederà un compenso per il servizio prestato.
Gli interventi ammessi ai benefici fiscali per i quali è prevista l’opzione fra sconto in fattura e cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sono quelli sopra individuati e sostenuti negli anni 2020 e 2021. Fa eccezione il così detto superbonus al 110% in relazione al quale le spese agevolate devono essere sostenute dal 1^ luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021.
Anche in questo caso per un maggiore approfondimento sul tema si veda la Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

Mons. Mario Capurro
Direttore